La Cassazione conferma l'inammissibilità del ricorso reiterativo in fase esecutiva. Un condannato aveva riproposto una richiesta di continuazione tra reati, già rigettata, senza addurre elementi nuovi e sostanziali, ma solo una diversa interpretazione dei fatti. La Corte ha ribadito che la mera riproposizione di una richiesta già decisa, in assenza di un 'novum' genuino, è preclusa ai sensi dell'art. 666 c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile.
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