La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. La decisione si fonda sul fatto che il ricorso lamentava una semplice carenza di motivazione riguardo all'aumento di pena per la continuazione del reato. La Corte ha chiarito che, secondo l'art. 448 co. 2 bis c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici, tra cui l'illegalità della pena, e non per una generica mancanza di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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