Un gruppo di lavoratori ha impugnato la cessione del proprio rapporto di lavoro, avvenuta tramite un doppio passaggio societario, sostenendo l'illegittimità del trasferimento. I giudici di merito hanno invece ritenuto valido il trasferimento di ramo d'azienda, qualificandolo come ramo leggero o dematerializzato dedito all'assistenza informatica sul posto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la legittimità dell'operazione. La Corte ha chiarito che il trasferimento di ramo d'azienda è valido anche in assenza di beni materiali significativi, purché il gruppo di dipendenti trasferiti sia dotato di competenze specialistiche tali da consentire lo svolgimento autonomo del servizio. Di conseguenza, i lavoratori rimangono alle dipendenze dell'azienda cessionaria e devono rimborsare le spese di giudizio.
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