Un uomo, condannato per danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La motivazione è duplice: le argomentazioni erano una semplice ripetizione di censure già respinte nei gradi precedenti e, inoltre, erano formulate in modo generico, senza un confronto specifico con la sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha reso definitiva la condanna e ha obbligato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
Continua »