La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la richiesta di una nuova valutazione di elementi di merito, come la condotta dell'imputato e i suoi precedenti penali, non è consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato una mera ripetizione dei motivi d'appello, già correttamente respinti, e quindi manifestamente infondato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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