L'Imputato concorda l'applicazione della pena con il giudice di merito attraverso il rito speciale. Successivamente, L'Imputato propone un ricorso per cassazione patteggiamento per contestare la mancata motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso del tutto inammissibile. La legge circoscrive l'impugnazione del rito concordato a casi tassativi: consenso viziato, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del reato o pena illegale. Il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento rileva solo se l'innocenza emergeva chiaramente dalla decisione. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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