La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20931/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. Il motivo del ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non rientrava tra i casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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