Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per un reato di droga, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo era la mancata traduzione nella sua lingua di alcuni atti del procedimento. La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. La legge, infatti, limita strettamente i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento. La contestazione dell'imputato, riguardando una nullità procedurale non sollevata in precedenza, non rientrava tra le ragioni valide. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato a pagare le spese processuali e una multa.
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