L'Imputato viene condannato in secondo grado per il reato di furto aggravato. Decide di ricorrere in Cassazione contestando la mancata Traduzione degli atti processuali in quanto cittadino straniero, oltre al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Riguardo alla Traduzione degli atti processuali, i giudici evidenziano che l'eventuale vizio costituisce una nullità a regime intermedio, la quale andava eccepita tempestivamente nei gradi precedenti. Inoltre, durante le indagini è emerso che l'uomo comprendeva la lingua italiana. Quanto all'attenuante richiesta, il valore economico della merce sottratta non era minimamente irrisorio. L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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