Una Lavoratrice ha impugnato una sentenza che, pur riconoscendo la prescrizione dei reati a lei ascritti, ha confermato la confisca del denaro. La ricorrente sosteneva che la confisca dovesse essere per equivalente e richiedesse una condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la confisca del denaro, data la sua natura fungibile, è sempre considerata confisca diretta. Pertanto, non necessita di una sentenza di condanna per essere applicata, anche in caso di reato estinto per prescrizione. La decisione ha così confermato la validità della confisca del denaro.
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