Un uomo, condannato per il reato di evasione, presenta ricorso in Cassazione lamentando l'errata applicazione di un aumento di pena per recidiva. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi. L'analisi della sentenza impugnata ha infatti dimostrato che i giudici di merito non avevano applicato alcun aumento di pena legato alla recidiva. Il motivo di ricorso era quindi basato su un presupposto inesistente, rendendo l'impugnazione del tutto infondata e, di conseguenza, inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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