La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione presentato personalmente da un condannato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla Legge n. 103/2017, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »