La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 44377/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione poiché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'apposito albo speciale. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., tale requisito formale è inderogabile a pena di inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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