La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto personalmente da un imputato. La decisione si fonda sull'art. 613 del codice di procedura penale, che, a seguito della riforma del 2017, impone che il ricorso in Cassazione firmato dall'imputato sia sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto all'albo speciale, pena l'inammissibilità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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