La Corte d'Appello aveva confermato la condanna per un Imputato, riconosciuto responsabile di accesso abusivo a sistema informatico, truffa e riciclaggio, con una pena di tre anni e tre mesi e confisca di beni. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione della sentenza, l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità e la determinazione della pena. La difesa sosteneva la mancanza di prova sulla consapevolezza dell'Imputato di far parte di un gruppo organizzato transnazionale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'aggravante della transnazionalità ha natura oggettiva e che la motivazione della Corte d'Appello era adeguata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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