L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'associazione sportiva maggiori imposte a seguito di controlli sui conti correnti. I giudici di secondo grado hanno ridotto la pretesa fiscale ritenendo in parte giustificate le operazioni. Il Fisco ha quindi proposto impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un'errata valutazione sull'onere probatorio. Tuttavia, nel fascicolo telematico dell'Agenzia mancava la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte dell'ente. L'ente impositore ha infatti depositato per errore due copie della ricevuta di accettazione telematica al posto della ricevuta di recapito finale. La Suprema Corte ha sospeso la decisione e ordinato di sanare la notifica del ricorso via PEC entro sessanta giorni, rinviando l'esame del merito a una successiva udienza.
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