Un Giudice per le Indagini Preliminari ha dichiarato estinto per prescrizione ricettazione attenuata un reato di ricettazione, basandosi sull'ipotesi meno grave del reato. Il Pubblico Ministero ha contestato questa decisione, sostenendo che per calcolare la prescrizione si deve considerare la pena del reato base, non quella dell'ipotesi attenuata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha stabilito che l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza, non un reato autonomo. Pertanto, il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla pena prevista per il reato principale. La sentenza del GIP è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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