Due persone vengono condannate per la ricettazione di telefono rubato, provata solo dall'uso delle loro SIM nel dispositivo. La Corte di Cassazione, però, distingue le loro posizioni. Dichiara inammissibile il ricorso del primo imputato per un vizio di forma. Accoglie invece il ricorso del secondo, annullando la sua condanna. La Corte stabilisce un principio fondamentale: i soli tabulati telefonici non bastano a dimostrare che l'utilizzatore fosse consapevole della provenienza illecita del telefono. Manca la prova dell'elemento psicologico del reato, cioè la coscienza e volontà di commettere l'illecito. Il caso del secondo imputato dovrà essere riesaminato.
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