La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. L'ordinanza ribadisce che il reato sussiste anche in caso di contraffazione 'grossolana', poiché la norma tutela la fede pubblica e non solo l'acquirente. La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di ricettazione prodotti contraffatti, il delitto presupposto è la contraffazione stessa (art. 473 c.p.) e non la loro commercializzazione (art. 474 c.p.), e che l'eventuale prescrizione del primo non esclude la punibilità della seconda.
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