La Corte di Cassazione ha confermato la revocazione della donazione per ingratitudine di alcuni immobili disposta dalla zia donante nei confronti del nipote. Il nipote aveva privato la zia del possesso di un garage sul quale lei vantava un diritto di usufrutto, molestato l'inquilino dello stesso e attuato condotte aggressive e persecutorie contro l'anziana parente, accertate anche tramite filmati di videosorveglianza e sfociate in misure cautelari penali. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'ingiuria grave e il grave pregiudizio al patrimonio del donante, presupposti per la revoca, possono essere desunti anche da provvedimenti possessori e da indizi di procedimenti penali ancora pendenti. Il ricorso del donatario è stato rigettato, confermando la perdita dei beni donati e la condanna al pagamento delle spese legali.
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