La Corte di Cassazione conferma la revoca sospensione condizionale della pena per un individuo che, dopo aver ottenuto il beneficio, ha commesso un altro delitto entro il quinquennio. Il ricorso, basato su un'errata interpretazione delle norme sulla durata della sospensione (art. 163 cod. pen.), è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la revoca è un atto dovuto e automatico in fase esecutiva (art. 168 cod. pen.) e che le valutazioni sulla durata del periodo di sospensione sono di competenza esclusiva del giudice della cognizione, non di quello dell'esecuzione.
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