Un uomo, già condannato a una pena sospesa, commette un nuovo reato entro cinque anni. Per questo secondo reato, riceve una nuova condanna, questa volta senza il beneficio della sospensione. Il Tribunale inizialmente nega la revoca della prima sospensione, ritenendo che la somma delle due pene fosse bassa. La Cassazione interviene e chiarisce un principio fondamentale: la revoca della sospensione condizionale della pena è automatica e obbligatoria. Se il giudice del secondo processo non concede una nuova sospensione, il giudice dell'esecuzione non ha alcuna discrezionalità e deve annullare il beneficio precedente. La valutazione sul merito spetta solo al giudice del processo (cognizione) e non a quello dell'esecuzione.
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