La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudice dell'esecuzione in materia di revoca patente. A seguito di una condanna penale, il giudice dispone la revoca, ma è il Prefetto a stabilire, con un successivo atto amministrativo, la durata del periodo inibitorio per il conseguimento di una nuova licenza. La Corte ha stabilito che il giudice penale in fase esecutiva non ha competenza per sindacare o modificare il provvedimento del Prefetto, riaffermando la netta separazione tra giurisdizione penale e potere amministrativo.
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