Un condannato, ammesso a scontare la pena fuori dal carcere, viene sorpreso in flagranza a spacciare sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza dispone la revoca dell'affidamento in prova con effetto retroattivo, stabilendo che l'intero periodo trascorso in misura alternativa non sia valido ai fini dello sconto della pena. La difesa ricorre in Cassazione, lamentando una motivazione carente sulla retroattività e ignorando i due anni di apparente buona condotta. La Suprema Corte rigetta il ricorso. Il ritrovamento di strumenti per il confezionamento della droga, unito al fatto che l'imputato avesse un lavoro lecito e non fosse tossicodipendente, dimostra un'adesione solo fittizia al percorso rieducativo. La decisione conferma che il mantenimento di stabili legami con gli ambienti criminali rende legittima la cancellazione totale del beneficio.
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