Una società beneficiaria di fondi statali subisce la revoca agevolazioni pubbliche a seguito di un'ispezione che accerta l'interruzione dell'attività e lo spostamento della sede operativa. L'ente erogatore richiede la restituzione integrale delle somme tramite una cartella di pagamento notificata all'ex socia, subentrata dopo lo scioglimento della società. La contribuente si oppone in tribunale, lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali e un'errata inversione dell'onere della prova. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che le obbligazioni assunte nel contratto di finanziamento erano di natura positiva e che l'ente creditore aveva ampiamente assolto il proprio onere probatorio depositando il verbale ispettivo. Le prove testimoniali richieste dalla ricorrente, inoltre, erano state formalmente e correttamente ritenute irrilevanti dai giudici di merito nei gradi precedenti.
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