Un'azienda di macchinari portuali otteneva lo sconto fiscale sul gasolio per azionare due gru noleggiate senza operatore a un cliente. Successivamente, l'amministrazione finanziaria disponeva la revoca agevolazione accise, sostenendo che la società svolgesse un ruolo di mera intermediaria estranea alla produzione, chiedendo indietro i tributi degli ultimi cinque anni. La contribuente vinceva in via definitiva la causa sul recupero delle somme: i giudici tributari stabilivano che il beneficio conservava validità fino al giorno del ritiro e non poteva avere efficacia retroattiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla validità del diniego di revoca per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudicato esterno ha già messo al sicuro l'intero vantaggio economico ottenuto nel passato.
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