La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27744/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di ritenute d'acconto. Viene esclusa la responsabilità solidale del sostituito (il professionista) quando il sostituto d'imposta (il cliente) opera la ritenuta ma non la versa all'Erario, compensandola con crediti inesistenti. La Corte ha chiarito che la responsabilità del professionista sorge solo se la ritenuta non viene affatto operata, non quando, una volta operata, non viene versata.
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