Una società di autonoleggio ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per sanzioni stradali, invocando il difetto di legittimazione passiva. La ricorrente sosteneva che la comunicazione dei dati dei locatari all'ente comunale fosse sufficiente a escludere la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità solidale autonoleggio permane se i verbali originari non vengono impugnati nei termini di legge. La mancata opposizione al verbale di accertamento rende il titolo esecutivo definitivo, impedendo di contestare la titolarità del debito in una fase successiva.
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