Due persone indagate per il furto di prodotti in un esercizio commerciale hanno ricevuto la misura del divieto di dimora. Il loro difensore di fiducia ha versato centocinquanta euro alla persona offesa, la quale ha accettato il risarcimento. Il Tribunale del Riesame ha escluso che il pagamento potesse valere come condotta riparatoria, sostenendo che l'atto compiuto dall'avvocato non dimostrasse la provenienza personale del denaro dalle indagate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle indagate, stabilendo che la condotta riparatoria effettuata dal difensore mediante mandato si considera direttamente riferibile agli indagati. Inoltre, sebbene la misura cautelare non possa dichiarare l'estinzione del reato, il giudice deve valutare il risarcimento per verificare l'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza è stata annullata con rinvio.
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