Un automobilista viene condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale. Le forze dell'ordine lo avevano trovato al posto di guida in condizioni di fortissima alterazione alcolica. L'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo di non essere stato alla guida al momento dell'impatto e contestando la mancata prova della taratura dell'etilometro. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici ritengono totalmente inverosimile un presunto scambio di posti con i passeggeri, considerata la grave intossicazione alcolica che impediva all'uomo qualsiasi movimento. Inoltre, la contestazione sull'etilometro risulta tardiva, non essendo mai stata sollevata nel precedente grado di appello. Infine, i giudici negano la sospensione condizionale della pena a causa dell'assenza di pentimento e del precedente utilizzo di tale beneficio.
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