Un lavoratore ha citato in giudizio l'Ente Previdenziale per ottenere la regolarizzazione contributiva a fronte dei mancati versamenti del suo datore di lavoro, un Comune. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: il lavoratore non può agire contro l'Ente Previdenziale per costringerlo a sanare la posizione. L'Ente è solo il destinatario dei pagamenti (accipiens), non il debitore. Le uniche tutele per il lavoratore sono l'azione di risarcimento danni contro il datore di lavoro inadempiente o, in caso di prescrizione, la richiesta di costituzione di una rendita vitalizia a proprie spese.
Continua »