L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato la rendita catastale di un impianto fotovoltaico di proprietà di una Società, modificando il valore del suolo e inserendo alcune spese tecniche. La Società ha impugnato l'atto lamentando un difetto di motivazione. I giudici di merito hanno accolto il ricorso della Società, ritenendo l'atto non sufficientemente chiaro. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ufficio pubblico. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se l'ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente tramite la procedura DOCFA ma applica solo una diversa valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento sulla rendita catastale è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo giudizio.
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