La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6385/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro la reintegrazione di una lavoratrice. Il licenziamento, motivato da una presunta riorganizzazione aziendale, è stato giudicato illegittimo per manifesta insussistenza del fatto, poiché l'azienda non ha provato il nesso causale tra la riorganizzazione e la soppressione della specifica posizione lavorativa. La Corte ha confermato la tutela reintegratoria e ha chiarito i criteri per il calcolo dell'indennità risarcitoria, ribadendo che l'onere della prova spetta interamente al datore di lavoro.
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