Un imprenditore, indagato per corruzione e turbata libertà degli incanti, ha ottenuto l'annullamento di una misura cautelare. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un altro procedimento è subordinata a una verifica rigorosa della 'connessione sostanziale' tra i reati, ai sensi dell'art. 12 c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva motivato in modo generico, senza accertare questo legame specifico, vizio che ha portato all'annullamento con rinvio del provvedimento.
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