Un socio accomandatario ha contestato le cartelle INPS per **omissione contributiva INPS** alla Gestione Commercianti. La Corte d'Appello aveva confermato il rigetto della sua opposizione, ritenendo l'attività societaria di tipo commerciale. La Cassazione ha respinto il ricorso del socio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla qualificazione dell'attività, per la presenza di un giudicato precedente. Ha rigettato il secondo motivo, riguardante il regime sanzionatorio, poiché l'omessa denuncia dei contributi fa presumere l'intento fraudolento, e il ricorrente non ha fornito prova contraria. Il socio dovrà pagare le spese legali all'INPS.
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