L'Agenzia delle Entrate contestava a un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e al suo legale rappresentante il mancato rispetto dei requisiti per il **regime fiscale agevolato ASD**, a causa di proventi da sponsorizzazioni ritenuti commerciali. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia sulla legittimazione del legale rappresentante ad agire, ma ha accolto il motivo relativo all'applicazione del regime agevolato. Ha stabilito che per superare il plafond e perdere il beneficio non conta l'uso dei proventi, ma il loro semplice conseguimento oltre la soglia prevista dalla Legge 398/1991. La causa tornerà alla Commissione Tributaria per un nuovo esame.
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