Un detenuto sottoposto al regime detentivo 41-bis si è visto negare l'accesso a un'area passeggio più ampia, definita 'campo sportivo'. La decisione era motivata da ragioni di sicurezza: per raggiungere l'area, il detenuto avrebbe dovuto attraversare zone adiacenti ad altre sezioni speciali, con il rischio di contatti visivi e uditivi con altri reclusi. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del divieto. Ha stabilito che le esigenze di sicurezza, centrali nel regime detentivo 41-bis, possono giustificare limitazioni, purché al detenuto siano comunque garantiti spazi e trattamenti analoghi a quelli degli altri soggetti nello stesso regime. L'appello del detenuto è stato quindi respinto.
Continua »