Definizione
Errore materiale di scrittura o di stampa in un testo, che non ne altera il significato sostanziale. In ambito giuridico, un refuso in una sentenza non ne causa l'annullamento se non ha inciso sulla decisione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 115 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 50% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 11%
- Rigettato 15%
- Inammissibile 50%
- Altro 24%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 758%
- Penale Sez. 221%
- Penale Sez. 621%
Precedenti più richiamati
- Cass. 43434/2013in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La difesa di due imputati ha richiesto la procedura di correzione di errore materiale per una sentenza penale della Cassazione. Nel testo del provvedimento compariva l'indicazione errata dell'articolo 129 anziché dell'articolo 125 del codice di procedura penale a proposito del vizio di motivazione. I giudici supremi hanno respinto la richiesta dichiarando non luogo a provvedere. L'errore rappresenta un banale refuso testuale privo di conseguenze sul dispositivo e sull'esito finale. La motivazione della pronuncia rende chiaro quale fosse la norma violata, rendendo superflua ogni modifica formale.
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Un Condominio ha chiesto alla Corte di Cassazione la correzione di un errore materiale presente in una precedente ordinanza. L'errore riguardava la trascrizione errata del nome di una delle parti coinvolte, "RODRIGUEZ DELL'ARCO Maria Silvia" anziché "RODRIQUEZ MARIA Dell'Arco Silvia". La Corte ha accolto la richiesta, riconoscendo che si trattava di un semplice refuso nell'intestazione del provvedimento. Questa decisione sottolinea l'importanza della precisione nei documenti legali e la possibilità di rettificare sviste formali che non incidono sul merito della controversia.
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L'erede di un Lavoratore ha chiesto all'Ente Previdenziale la corretta liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS), includendo tutta l'anzianità lavorativa del defunto. L'Ente Previdenziale ha rifiutato, sostenendo il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'Ente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'erede. Ha ribadito il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali: il Lavoratore ha diritto al TFS anche se i contributi non sono stati versati, a meno che una legge specifica non limiti tale automaticità. Il giudicato amministrativo che riconosceva l'anzianità di servizio è prova valida.
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Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo per bancarotta relativo a due veicoli di lusso e cospicue somme di denaro, ritenuti provento di distrazione societaria da parte dell'indagata. La difesa ha ricorso in Cassazione sostenendo un difetto di motivazione per via di una presunta discrepanza numerica tra il capo di imputazione citato dal primo giudice e quello valutato dal tribunale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'imputazione corretta comprendeva chiaramente sia il denaro sia le vetture, qualificando l'irregolarità come un semplice refuso privo di impatto sulla sostanza della decisione. L'indagata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza per la correzione errore materiale in una precedente sentenza. Questa sentenza aveva omesso di liquidare le spese legali a favore delle parti civili. L'errore è stato segnalato da uno degli avvocati. La Corte ha quindi corretto il dispositivo, inserendo le somme dovute agli avvocati delle parti civili, pari a 4.210,00 euro e 3.861,00 euro, oltre accessori di legge. La decisione ristabilisce la completezza della sentenza.
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Un'imputata è stata condannata per concorso in rapina impropria. La difesa ha contestato la condanna, basata principalmente su un riconoscimento fotografico avvenuto durante le indagini preliminari, ritenuto più affidabile di quello meno certo in dibattimento. Ha anche sollevato dubbi sulla corretta qualificazione del reato e sulla revoca dell'indulto. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il riconoscimento fotografico delle indagini, se confermato in dibattimento, ha pieno valore probatorio. Ha inoltre confermato la corretta qualificazione della rapina impropria e la legittima revoca dell'indulto.
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La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale sentenza in un caso penale. Un Lavoratore aveva ricevuto una condanna con un errore di calcolo nella pena pecuniaria e detentiva. La Corte ha riconosciuto che si trattava di un mero refuso, un piccolo sbaglio. Ha quindi ordinato la rettifica del dispositivo, la parte finale della sentenza, per indicare correttamente la pena di tre anni di reclusione e 350 euro di multa. Questa decisione sottolinea l'importanza della precisione giudiziaria.
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L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione denunciando incongruenze nel calcolo della sanzione e un presunto errore sulle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta concluso il concordato in appello, l'impugnazione è consentita solo per vizi della volontà, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto ai patti. Se la pena finale coincide con quella concordata, eventuali difformità di calcolo o refusi nel testo della sentenza non consentono di riaprire il processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione.
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Gli Imputati sono stati condannati per tentata truffa. Hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando difetti nella motivazione e un errore di calcolo dei giudici. In particolare, contestavano l'assenza del calcolo esplicito della riduzione di pena per il tentativo e una quantificazione ritenuta eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il calcolo della pena nel reato tentato può avvenire anche in modo sintetico, senza obbligo di indicare lo scorporo della riduzione per l'ipotesi consumata. Inoltre, la mera riproduzione dei motivi d'appello rende l'impugnazione priva di specificità. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e Gli Imputati devono pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la sentenza di appello. L'imputato aveva concordato la pena tramite **patteggiamento in appello**, rinunciando ai motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che, in questi casi, il giudice non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento né sulla congruità della pena concordata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alle spese per la parte civile, poiché il dispositivo della sentenza di appello non le aveva previste, trattandosi di un mero refuso nella motivazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Due uomini sono stati fermati dalle forze dell'ordine con circa cinquantadue grammi di hashish. I due hanno cercato di nascondere la sostanza e di fuggire. I giudici territoriali li hanno condannati, ritenendo le modalità di occultamento e la fuga prove evidenti della destinazione della droga alla vendita, escludendo l'uso personale. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e segnalando un errore nel testo della sentenza d'appello. La Corte Suprema ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che non si possono riesaminare i fatti in sede di legittimità e che l'errore nel testo era un semplice refuso. La decisione conferma la responsabilità per detenzione ai fini di spaccio e condanna ciascun imputato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello relativa al reato di mancata riconsegna dell'auto. La difesa ha sostenuto la carenza di motivazione sulla responsabilità e un errore nell'aumento di pena per continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi presentati. I giudici di merito avevano ricostruito i fatti in modo coerente e completo. Inoltre, l'aumento di pena per la continuazione rappresentava un mero errore materiale già corretto nel giudizio precedente. Di conseguenza, l'imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Amministratore di una società fallita ha subito una condanna a tre anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse concesso le circostanze attenuanti generiche menzionando erroneamente una residua aggravante già esclusa, pretendendo quindi una riduzione della pena al di sotto del minimo di legge. La Corte di Appello in sede di rinvio e successivamente la Corte di Cassazione hanno chiarito che l'espressione equivoca rappresentava soltanto un refuso formale. I giudici non hanno mai accordato gli sconti di pena all'imputato a causa dei suoi precedenti penali specifici. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando integralmente la condanna al minimo edittale.
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L'amministratore di una cooperativa dichiarata fallita riceve una condanna per bancarotta fraudolenta documentale. La difesa propone ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. A supporto del ricorso, rileva che nella motivazione della sentenza di primo grado compare un riferimento alla bancarotta semplice, reato soggetto a prescrizione più breve. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso stabilendo che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo emesso dal giudice. La citazione della bancarotta semplice costituisce un mero refuso redazionale. Di conseguenza, il reato resta contestato come bancarotta fraudolenta documentale e i termini di prescrizione non sono decorsi. L'amministratore perde il ricorso e viene condannato alle spese processuali.
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Un lavoratore impiegato in un appalto di pulizie si dimette e agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive arretrate. Il dipendente rivolge la richiesta sia al datore di lavoro diretto sia all'Azienda Sanitaria committente. Il primo giudice respinge la pretesa verso la committente. In secondo grado, il lavoratore dimentica di inserire nelle conclusioni la domanda verso l'Azienda Sanitaria, limitandosi a un generico richiamo agli atti precedenti. La Corte d'Appello condanna comunque l'Azienda Sanitaria, ma la Corte di Cassazione annulla la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la riproposizione domande in appello deve avvenire in modo specifico e puntuale. Il richiamo generico comporta la presunzione di rinuncia. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria vince il ricorso e viene liberata dalla condanna al pagamento.
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Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando una discrepanza testuale nel calcolo della pena per la continuazione dei reati. La motivazione della Corte d'Appello menzionava un aumento di sei mesi anziché di quattro mesi. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione chiarendo che tale discrepanza costituisce un semplice refuso di scrittura. Il testo del dispositivo ha confermato integralmente la condanna del primo grado senza alterare la pena finale. La presenza di un banale errore materiale nella sentenza penale non invalida la pronuncia e non autorizza il ricorso in sede di legittimità se il dispositivo resta immutato ed eseguibile. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al versamento delle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La difesa contestava la valutazione delle prove, la sussistenza del reato, la mancata concessione delle attenuanti generiche e un errore materiale sul nominativo nel dispositivo della sentenza di appello. I giudici supremi hanno rilevato che i motivi proposti riproducevano argomenti già esaminati nel merito e chiedevano una nuova ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il refuso sul nome non inficia la validità della condanna e la richiesta generale di benefici legittimava la decisione sulla non menzione. L'imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il proprietario di un immobile ha contestato l'estensione di un ordine di demolizione ingiunto dalla Procura Generale per un intero fabbricato a due piani. L'interessato sosteneva che la sanzione dovesse colpire unicamente gli interventi abusivi successivi e non l'intera struttura originaria. La Corte di Appello ha circoscritto l'ordine di demolizione alle sole tompagnature esterne, agli infissi e ai tramezzi interni del primo piano. Il proprietario ha comunque proposto ricorso per Cassazione, lamentando un contrasto temporale dovuto all'errata indicazione di una data negli atti processuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la data errata costituiva un semplice refuso materiale e che i limiti dell'intervento demolitorio risultavano già definiti in modo inequivocabile.
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Una società ottiene l'accoglimento del proprio ricorso davanti alla Suprema Corte. L'ordinanza di accoglimento dispone però il rinvio della causa a un tribunale territoriale errato. Il testo della motivazione richiama le fasi del processo svolte davanti a un determinato tribunale, ma il dispositivo indica per sbaglio un foro diverso. La società presenta quindi istanza per la correzione di errore materiale. I giudici di legittimità accolgono la richiesta. La discrepanza tra la ricostruzione dei fatti e il tribunale indicato a verbale rappresenta una mera svista di scrittura e non un ripensamento logico. La Corte dispone la rettifica ufficiale dell'ordinanza senza alcuna condanna alle spese per le controparti rimaste inerti.
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Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale, ha presentato ricorso contro una condanna per aver violato le prescrizioni. L'uomo sosteneva che gli agenti avessero bussato alla porta sbagliata e che la sua condotta fosse di minima offensività. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, confermando che l'errore sull'indirizzo era un mero refuso e che la reiterazione delle condotte escludeva la minima offensività. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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