Un dirigente, licenziato dall'azienda, stipula un accordo transattivo ricevendo una somma a titolo di risarcimento per il mancato esercizio di stock option. Il contribuente chiede il rimborso delle imposte, sostenendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% tipica dei capital gain. L'Amministrazione Finanziaria rifiuta, applicando la tassazione ordinaria IRPEF sui redditi da lavoro dipendente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ufficio tributario, stabilendo che la tassazione delle stock option deve seguire il regime ordinario del lavoro dipendente. Le somme corrisposte come indennità sostitutiva del diritto di sottoscrizione non costituiscono plusvalenze finanziarie esenti o agevolate, e un accordo transattivo privato non può modificare la natura fiscale del reddito originario.
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