Una società energetica si oppone a un decreto ingiuntivo per lavori edili, eccependo vizi su due cantieri distinti e chiedendo la compensazione. La società costruttrice presenta a sua volta una domanda riconvenzionale per recesso parziale. Dopo due gradi di giudizio che ammettono tale domanda, la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ritiene la questione sui limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposto di particolare importanza e rinvia la causa alla pubblica udienza per la decisione.
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