Un detenuto aveva richiesto un risarcimento per aver subito una detenzione in condizioni disumane. Il magistrato di sorveglianza accoglieva solo in parte la richiesta. Il detenuto proponeva reclamo, ma decedeva prima della decisione del Tribunale di sorveglianza. Nonostante la scomparsa dell'assistito, il difensore depositava ricorso per cassazione, sostenendo di avere un autonomo potere di impugnazione a tutela della posizione originaria. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto. Il principio cardine ribadito in materia di morte dell'imputato e ricorso stabilisce che il decesso della persona assistita fa cessare all'istante l'efficacia della nomina fiduciaria del legale. Di conseguenza, il difensore non possiede più alcuna legittimazione processuale per agire, né a titolo personale né a favore di ipotetici eredi privi di espresso mandato.
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