Una società si aggiudica provvisoriamente un'azienda all'asta, ma l'affittuario esercita il diritto di prelazione e ottiene il bene. La società esclusa impugna l'aggiudicazione definitiva. Il tribunale dichiara il reclamo tardivo, sostenendo che avrebbe dovuto contestare gli atti precedenti. La Cassazione ribalta la decisione, affermando che l'interesse a ricorrere sorge solo con l'atto finale che causa un danno concreto. Pertanto, l'impugnazione dell'aggiudicazione con prelazione è tempestiva se proposta contro il provvedimento che assegna definitivamente il bene al prelazionante, non contro le comunicazioni intermedie. La Corte accoglie il ricorso.
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