La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e false dichiarazioni sull'identità personale. La difesa contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando una carenza di motivazione nella determinazione della pena. Gli Ermellini hanno stabilito che, qualora la sanzione inflitta sia prossima al minimo edittale o comunque inferiore alla media, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dall'ordinamento.
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