Un individuo è stato accusato di truffa aggravata. Il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione tacita di querela. La Procura Generale ha impugnato, sostenendo che la truffa aggravata da recidiva qualificata fosse procedibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha chiarito che la recidiva è una circostanza aggravante. Al momento del fatto, la truffa aggravata era procedibile d'ufficio in presenza di qualsiasi aggravante, inclusa la recidiva. La nuova legge (art. 649-bis c.p.) limita la procedibilità d'ufficio alle aggravanti ad effetto speciale. Tuttavia, nel caso specifico di recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, la procedibilità d'ufficio permane. La sentenza del Tribunale è stata annullata.
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