L'Imputato, fermato con circa cinquanta grammi di cocaina, riceve una condanna per spaccio di lieve entità. Nel ricorso, la difesa richiede l'applicazione dell'attenuante per collaborazione, sostenendo di aver fornito il numero di telefono del fornitore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che le informazioni fornite erano troppo generiche e inidonee a bloccare l'attività criminale. Inoltre, la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti spettano esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, la Suprema Corte conferma la condanna e infligge una sanzione pecuniaria all'Imputato.
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