L'Imputato, sottoposto a una misura restrittiva, si è allontanato coscientemente e volontariamente dal luogo prescritto, integrando il reato di evasione. I giudici di merito hanno confermato la responsabilità penale, negando la particolare tenuità del fatto a causa della gravità della condotta e applicando l'aggravante della recidiva per precedenti condanne recenti. L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione riproponendo le stesse argomentazioni già respinte in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e ripetitività, condannando l'Imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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