La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di **patteggiamento**. Il ricorrente contestava il calcolo della pena per continuazione tra il reato di ricettazione e la detenzione abusiva di munizioni. La Suprema Corte ha ribadito che, in seguito alla riforma dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., i motivi di impugnazione sono limitati a casi tassativi, tra i quali non rientra il vizio di motivazione. Inoltre, è stato confermato che l'aumento di pena detentiva per un reato satellite con pena alternativa è legittimo se correttamente motivato.
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