L'Imputato era stato condannato in appello per il reato di ricettazione di un'auto e di alcune targhe rubate. La difesa aveva però dimostrato, producendo sentenze definitive, che l'uomo era già stato condannato per il furto degli stessi beni. Poiché il reato di ricettazione presuppone che il colpevole non abbia partecipato al furto originario, i giudici d'appello avrebbero dovuto valutare questa incompatibilità e il divieto di un secondo giudizio. Non avendolo fatto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riscontrando un grave vizio di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame del caso.
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