Definizione
Il reato di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 101 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 91% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 3%
- Rigettato 5%
- Inammissibile 91%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 779%
- Penale Sez. 220%
- Penale Sez. 11%
Precedenti più richiamati
- Cass. 23177/2019in 7 provvedimenti
- Cass. 37861/2023in 4 provvedimenti
- Cass. 23888/2020in 4 provvedimenti
- Cass. 29215/2020in 3 provvedimenti
- Cass. 16899/2019in 5 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato del reato di rapina ai danni di un'altra persona. L'imputato aveva provocato uno stato di incapacità di agire nella vittima inducendola a bere una birra che ha generato un improvviso e profondo torpore, incompatibile con il semplice consumo di alcol. I giudici hanno ritenuto pienamente integrata la violenza tipica della rapina. Il ricorrente contestava anche il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato precedente. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile: la distanza geografica e temporale tra gli episodi esclude un disegno criminoso comune. È stata inoltre rigettata la richiesta di rimborso spese della parte civile a causa del deposito tardivo della memoria difensiva.
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L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la propria condanna per il reato di rapina e il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le rimostranze difensive. La Suprema Corte ha ribadito che il procedimento di legittimità non costituisce un terzo grado di giudizio e impedisce qualsiasi riesame del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti storici già accertati dai giudici territoriali. La determinazione della misura della pena e la valutazione delle attenuanti spettano in via esclusiva al giudice di merito, qualora la decisione presenti una motivazione logica e priva di contraddizioni. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato del reato di rapina. I giudici hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Le prove raccolte durante le indagini avevano già accertato l'identità dell'autore dei colpi grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle targhe dei veicoli utilizzati e a un vistoso tatuaggio sotto l'occhio destro notato dalla vittima. L'imputato ha contestato sia la ricostruzione dei fatti sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha evidenziato che la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza proporre una critica specifica e fondata. Di conseguenza, il verdetto è diventato definitivo e il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione economica pari a tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere la riqualificazione del fatto contestato, sostenendo la presenza di un furto con strappo anziché del reato di rapina. Il ricorrente ha lamentato un difetto di motivazione riguardo all'uso della forza, ritenuta diretta sull'oggetto e non sulla vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la piena attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa. Tale dichiarazione ha dimostrato chiaramente l'esercizio di una violenza diretta contro la persona, elemento costitutivo essenziale che integra il reato di rapina. La Cassazione ha ricordato il divieto di effettuare una nuova valutazione dei fatti nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un ricorrente è stato condannato per il reato di rapina. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità e chiedendo che il fatto fosse riqualificato come violenza privata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'intenzione di trarre un profitto distingue il reato di rapina dalla violenza privata. Il ricorrente ha perso e deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno presentato ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di rapina. I ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento di sconti di pena e l'errata applicazione dei calcoli sanzionatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che i ricorrenti hanno ignorato il ragionamento della Corte d'Appello, la quale aveva già bilanciato aggravanti e attenuanti applicando la pena base ordinaria. I motivi presentati si limitavano a richiedere una nuova valutazione dei fatti, attività vietata nel giudizio di legittimità. I due condannati dovranno pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un Lavoratore condannato per rapina. Il Lavoratore aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, pur riducendo la pena, aveva confermato la condanna. I motivi del ricorso, relativi a presunta illeggibilità della sentenza di primo grado e al mancato riconoscimento di un contributo marginale al reato, sono stati ritenuti infondati o non sindacabili in sede di legittimità. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo condannato per il reato di rapina dopo aver sottratto a una donna il telefono cellulare e la borsa con cinquanta euro, mai restituita. L'imputato ha presentato ricorso contestando la qualificazione giuridica del fatto e sostenendo l'assenza di un profitto ingiusto. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la sottrazione di beni personali integra pienamente la condotta criminosa contestata. La nozione di profitto comprende qualsiasi utilità, sia patrimoniale che morale. L'imputato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputata è stata condannata per il reato di rapina a seguito di un episodio inizialmente denunciato come semplice furto. Durante la sottrazione del bene, la donna ha esercitato violenza fisica mediante uno strattonamento ai danni della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla donna, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che l'uso della violenza trasforma la condotta in reato di rapina. La Suprema Corte ha inoltre confermato la pena in ragione dei precedenti penali dell'imputata, della mancanza di un lavoro regolare e dell'assenza di violazione del diritto all'interprete, data la dimostrata conoscenza della lingua italiana. La ricorrente dovrà pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un uomo ha narcotizzato un'anziana amica per sottrarle le carte di pagamento e prelevare denaro. La Corte d'Appello ha confermato la condanna per rapina e utilizzo indebito di carte di pagamento. La Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'imputato inammissibile. Ha ritenuto le motivazioni dei giudici precedenti valide e coerenti. L'uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, confermando la sua responsabilità.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, già condannato per tentata rapina. L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 56-628 c.p. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproponeva argomenti già esaminati e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva evidenziato una violenta colluttazione tra vittima e imputato, elemento che confermava la violenza fisica necessaria per la rapina. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per il reato di rapina, ha presentato ricorso per Cassazione. Successivamente, però, ha deciso di rinunciare personalmente a tale ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la rinuncia al ricorso penale inammissibile, ovvero non accettabile. Questa decisione ha comportato la condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende. Il caso sottolinea come la rinuncia a un ricorso, seppur volontaria, abbia precise conseguenze legali, inclusi oneri economici.
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L'Imputato ha sottratto con la forza un telefono cellulare alla vittima, commettendo così il reato di rapina. In seguito, la difesa dell'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere una diversa valutazione dei fatti, la riqualificazione del reato e il riconoscimento delle attenuanti per presunta restituzione del bene. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di rapina sussiste in presenza di violenza diretta alla persona e che la restituzione del bene non è mai avvenuta in modo spontaneo o per diretto ravvedimento dell'aggressore. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare le prove già valutate nei gradi di merito. L'Imputato perde il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un investigatore privato subisce un'aggressione e la sottrazione di uno zaino da parte di un uomo, che lo minaccia e lo colpisce. La Polizia arresta l'aggressore in flagranza di reato per rapina. Il Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) non convalida l'arresto, ritenendo che non si trattasse di rapina ma di un possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni, basandosi sulle dichiarazioni dell'arrestato e valutando il merito dei fatti. La Corte di Cassazione, invece, annulla la decisione del G.I.P. Stabilisce che nella fase di `convalida dell'arresto`, il giudice deve solo verificare la ragionevolezza dell'operato della Polizia al momento dell'arresto, senza entrare nel merito della responsabilità o della qualificazione definitiva del reato. L'arresto è dichiarato legittimo.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. L'imputato sosteneva di aver agito con violenza per recuperare quanto spettante da una precedente vendita di un telefono cellulare, chiedendo la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Le videoregistrazioni e la testimonianza della vittima dimostrano l'uso della forza. Inoltre l'episodio non aveva alcun legame con la presunta trattativa passata. L'inammissibilità del ricorso preclude l'eventuale prescrizione maturata successivamente. Di conseguenza la Cassazione ha confermato la pena, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua condanna per il reato di rapina. La difesa lamentava la violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la valutazione della prova indiziaria posta a fondamento della colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'atto riproponeva censure già esaminate e motivate dai giudici di merito, tentando una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. A fronte della presenza di indizi plurimi, gravi e precisi, la Suprema Corte ha confermato la condanna, obbligando l'Imputato a pagare le spese processuali e la sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un individuo è stato condannato per il reato di rapina e lesioni ai danni della sua compagna, avendo usato violenza per sottrarle il portafoglio. Ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'elemento psicologico del reato di rapina. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una nuova valutazione dei fatti, già esaminati nei gradi precedenti. La Corte ha confermato la responsabilità penale, condannando l'individuo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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Un individuo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per rapina, lesioni aggravate e furto in abitazione. Ha impugnato la decisione, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati solo come lesioni e furto, mancando un legame diretto tra la violenza e l'impossessamento dei beni. Ha anche contestato l'attendibilità della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la Qualificazione reato di rapina non richiede che la violenza sia finalizzata all'impossessamento fin dal primo atto, ma può derivare da un contesto complessivo di sopraffazione. Le dichiarazioni della vittima, pur con lievi imprecisioni, sono state ritenute credibili.
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L'Imputato ha sottratto beni a una persona strattonandola con forza. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità dell'uomo per il reato di rapina. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la violenza non fosse dimostrata e che la pena fosse eccessiva. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che gli strattonamenti costituiscono violenza diretta a compiere la sottrazione. Inoltre, la mancanza di pentimento e la gravità della condotta giustificano la pena. L'Imputato deve pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'Imputato per il reato di rapina. L'uomo aveva aggredito una vittima anziana da dietro, bloccandola con le braccia al collo per strapparle una catenina. La difesa chiedeva di derubricare il fatto in furto con strappo e concedere le attenuanti generiche. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La violenza si è svolta direttamente sulla persona e non solo sull'oggetto sottratto. Inoltre, la gravità dell'azione ai danni di una donna sola e il comportamento processuale scorretto giustificano il diniego delle attenuanti. L'Imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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