Orientamento della Cassazione
Su LexCED 58 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 49% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 28%
- Rigettato 21%
- Inammissibile 49%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2026
Sezioni
- Penale Sez. 684%
- Penale Sez. 29%
- Penale Sez. 77%
Precedenti più richiamati
- Cass. 5233/2019in 4 provvedimenti
- Cass. 16783/2021in 3 provvedimenti
- Cass. 16786/2021in 4 provvedimenti
- Cass. S.U. 34036/2025in 5 provvedimenti
- Cass. 31920/2019in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un funzionario contabile di una società partecipata comunale gestiva i pagamenti verso i fornitori. L'impiegato ha inserito una ditta a lui riconducibile nella catena di fornitura di un solvente stradale, gonfiando i costi. Successivamente ha emesso di persona i mandati di pagamento per incamerare la differenza economica. La difesa sosteneva che il fatto integrasse una truffa o un traffico di influenze illecite, non essendoci poteri bancari diretti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e respinto il ricorso. Chi emette materialmente le autorizzazioni di spesa possiede la disponibilità funzionale del denaro pubblico. La convergenza nella stessa persona del ruolo di disponente e di beneficiario esclude l'inganno tipico della truffa e configura il reato di peculato.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro l'assoluzione di numerosi consiglieri regionali dal Reato di peculato. I consiglieri erano stati accusati di aver indebitamente utilizzato fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari per spese personali. La Corte d'Appello aveva assolto gli imputati, ritenendo insussistente sia la condotta appropriativa (mancanza di possesso diretto dei fondi da parte dei singoli consiglieri) sia l'elemento psicologico del reato (il dolo). La Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del PM, poiché l'assenza del dolo, non impugnata specificamente, rendeva definitiva l'assoluzione, privando il ricorso di un concreto interesse.
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Un cancelliere di un ufficio giudiziario riceveva dagli avvocati somme di denaro o marche da bollo autentiche per iscrivere a ruolo le cause civili. L'impiegato si appropriava del denaro o dei valori bollati originali, applicando sugli atti giudiziari marche contraffatte o alterate. La difesa ha chiesto di derubricare i fatti in truffa aggravata, sostenendo l'assenza di un possesso legale originario dei beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato sussiste anche quando il possesso del denaro deriva da prassi informali o consuetudini d'ufficio consolidate. Il funzionario pubblico risponde di appropriazione indebita aggravata dalla carica poiché deteneva le somme stabilmente in ragione del proprio servizio.
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I gestori di una ricevitoria di scommesse subivano una condanna per il reato di peculato per non aver versato al concessionario somme incassate tra fine luglio e agosto. La difesa contestava l'addebito per gli ammanchi successivi al 30 luglio, data in cui gli imputati avevano riconsegnato i locali dell'attività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e stabilisce che l'accusa non può attribuire le somme mancanti senza la prova del possesso materiale del denaro al momento dell'incasso. I giudici annullano senza rinvio la condanna per le condotte successive al rilascio dei locali perché gli imputati non hanno commesso il fatto, riducendo la pena finale.
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Un impiegato di un ufficio postale è stato condannato per **Reato di Peculato**. Si è appropriato di 10.000 euro da un libretto di risparmio cointestato a una famiglia di clienti. L'impiegato, approfittando della fiducia, aveva fatto firmare documenti non specificati ai clienti durante la consegna della pensione. Successivamente, ha prelevato il denaro e versato parte di esso sui propri conti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale e l'obbligo di risarcimento danni, in solido con l'Azienda Postale. Il ricorso dell'impiegato è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Un avvocato delegato dal giudice per le vendite giudiziarie ha incassato somme destinate alle imposte dell'esecuzione immobiliare, facendole versare dagli acquirenti sul proprio conto corrente personale. Il professionista si è appropriato di oltre duecentomila euro senza versarli alla procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato, qualificando l'avvocato come pubblico ufficiale e respingendo le tesi difensive volte a far rientrare il fatto tra la truffa o l'appropriazione indebita. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in quanto applicata in misura perpetua invece che temporanea a fronte di una condanna principale inferiore ai tre anni, rinviando alla Corte d'Appello per la corretta rideterminazione.
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Un Presidente di un ente agrario gestore di usi civici prelevava somme dai conti correnti istituzionali. L'amministratore giustificava tali uscite come rimborsi per trasferte istituzionali mai svolte, redigendo note di missione false. La difesa sosteneva che i fondi non fossero pubblici e che la delega di cassa spettasse a terzi. La Corte di Cassazione ha confermato le misure cautelari interdittive. I giudici hanno chiarito che chi possiede il potere di firma e gestisce beni collettivi risponde di reato di peculato, a prescindere dalla natura privata dell'ente o dalla provenienza specifica del denaro.
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La dipendente di una società partecipata pubblica, incaricata della gestione dei rifiuti, si è appropriata di circa 71.000 euro duplicando i propri stipendi tramite pagamenti bancari online. I giudici di merito l'avevano condannata per reato di peculato ritenendo la natura pubblica dell'ente. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che la semplice gestione interna delle buste paga ha rilievo privatistico e non conferisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il fatto costituisce appropriazione indebita, ormai estinta per prescrizione.
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Un medico chirurgo dipendente di un ospedale pubblico ha svolto visite ed interventi in regime di attività professionale intramoenia, incassando direttamente i compensi versati dai pazienti. Il professionista ha omesso di versare alla struttura sanitaria la quota percentuale spettante all'ente, trattenendo indebitamente le somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico, confermando la condanna penale per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'assenza di prove concrete sulla natura esclusivamente estetica delle prestazioni e la genericità dei motivi di appello impediscono di annullare la condanna. Il medico deve scontare tre anni di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e risarcire le spese legali all'ospedale.
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La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità di una direttrice di ufficio postale imputata per simulazione di reato e per il reato di peculato. L'imputata sosteneva di aver subito una rapina a seguito di minacce telefoniche. I riscontri orari e i filmati hanno smentito la telefonata e la presenza dei rapinatori, rendendo definitiva la condanna per la falsa rapina. Riguardo al reato di peculato per la sparizione di denaro dalla cassa, i giudici hanno accolto il ricorso. Il peculato sussiste solo se le somme sottratte derivano dalla gestione del risparmio postale, considerata servizio pubblico, e non da attività commerciali come il pagamento di bollette o l'erogazione di pensioni. La sentenza è stata annullata con rinvio per accertare l'origine esatta dei fondi.
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L'Ente Pubblico territoriale ha revocato l'accreditamento per corsi di formazione a un ente privato. Successivamente, l'ente pubblico ha pagato all'ente privato somme dovute per attività pregresse a seguito di una vertenza civile. La Procura ha accusato il Presidente dell'ente privato del reato di peculato e di autoriciclaggio per essersi appropriato di tali somme. I giudici hanno assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione. Quando l'ente ha incassato il denaro, la qualifica pubblicistica era cessata e le somme costituivano un mero corrispettivo privatistico non vincolato a scopi pubblici.
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Un gestore di uno sportello delegato alla riscossione delle tasse automobilistiche incassa oltre ventinovemila euro per conto della Regione. L'uomo versa il denaro su un conto corrente personale con saldo negativo. La banca trattiene le somme per coprire lo scoperto e il responsabile omette ripetutamente di riversare gli importi all'ente pubblico, disattendendo i solleciti formali. La Regione recupera il credito solo attraverso l'escussione della polizza fideiussoria. L'imputato sostiene l'assenza di dolo e l'inutilità della sanzione penale vista la copertura assicurativa. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna per il reato di peculato. I giudici chiariscono che la presenza di una fideiussione non neutralizza l'appropriazione del denaro pubblico né consente di beneficiare dell'attenuante del risarcimento spontaneo del danno.
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Il Direttore di un Istituto di Vendite Giudiziarie è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di oltre 160.000 euro derivanti da vendite giudiziarie, versando le somme sui conti delle procedure esecutive con mesi o anni di ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna a due anni di reclusione. I giudici hanno chiarito che la restituzione tardiva e parziale delle somme, avvenuta solo dopo sollecitazioni e senza il pagamento degli interessi per il mancato godimento del denaro, non costituisce una valida condotta riparatoria e non dà diritto all'attenuante del risarcimento del danno. Inoltre, l'ingente valore complessivo esclude l'attenuante della speciale tenuità.
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Un addetto alla riscossione dei ticket sanitari di un'azienda ospedaliera si è appropriato di oltre novantamila euro pagati dai pazienti. L'uomo alterava i documenti informatici e cartacei per simulare la cancellazione delle visite mediche e rilasciava false ricevute. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato, respingendo la tesi difensiva secondo cui l'imputato svolgeva mansioni puramente materiali e dovesse quindi rispondere solo di appropriazione indebita. I giudici hanno chiarito che il denaro versato dai cittadini per prestazioni sanitarie diventa immediatamente pubblico quando entra nelle mani dell'addetto alla cassa, il quale agisce come incaricato di pubblico servizio avendo un'autonoma gestione delle procedure di prenotazione e incasso.
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Il gestore di una ricevitoria, incaricato della vendita di valori bollati, si è appropriato di oltre 17.000 euro omettendo di versare all'Erario le somme riscosse. Per nascondere l'appropriazione, ha presentato falsi modelli F24 con timbri postali contraffatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato si perfeziona nel momento stesso dell'appropriazione del denaro. Di conseguenza, la successiva restituzione della somma non cancella l'illecito. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'attenuante della particolare tenuità a causa della gravità della condotta, caratterizzata da ripetuti raggiri ai danni dell'amministrazione finanziaria.
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Un Ufficiale Giudiziario ha ricevuto da due privati una somma di denaro come offerta reale per una cooperativa. A seguito del rifiuto dell'offerta, l'impiegato pubblico non ha restituito la somma ai depositanti, nonostante ripetute richieste formali. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo a causa di un sopravvenuto arresto e ha chiesto la riqualificazione in peculato d'uso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'appropriazione si realizza con l'interversione del possesso, evidente nel rifiuto di restituzione. Inoltre, il peculato d'uso non si applica al denaro, bene fungibile per il quale non è possibile la restituzione fisica della stessa identica cosa ma solo del suo equivalente (tantundem).
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Il Presidente di un Ordine professionale territoriale è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di circa 162.000 euro dai fondi dell'ente, utilizzandoli per spese personali come ristoranti, alberghi e carburante. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del professionista, ribadendo che chi presiede un ordine professionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per i fatti commessi prima del 17 gennaio 2012, dichiarandoli estinti per prescrizione. Di conseguenza, i giudici hanno ridotto la pena principale a due anni e nove mesi di reclusione e hanno sostituito l'illegittima interdizione perpetua dai pubblici uffici con un'interdizione temporanea di pari durata.
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Il titolare di una ricevitoria del lotto è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di oltre seimila euro di proventi del gioco, versandoli con mesi di ritardo e solo dopo la revoca della concessione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il ritardo prolungato oltre la diffida dell'amministrazione dimostra la volontà di trattenere il denaro pubblico come proprio. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto e del peculato d'uso, in quanto il denaro è un bene fungibile e la restituzione del solo equivalente non cancella l'appropriazione iniziale.
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Un gestore di apparecchi da gioco (slot machine) si è appropriato dei proventi delle giocate, pari a oltre 207.000 euro, omettendo di versarli alla società concessionaria dello Stato. La Corte d'appello aveva qualificato il fatto come semplice appropriazione indebita, dichiarandolo prescritto. La Corte di Cassazione ha invece annullato la decisione, stabilendo che la condotta integra il più grave reato di peculato. Secondo i giudici, il gestore di slot machine riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché riscuote denaro che appartiene alla pubblica amministrazione fin dal momento dell'incasso. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte d'appello per un nuovo giudizio basato su questo principio.
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Un funzionario pubblico, responsabile finanziario di una comunità montana, si è appropriato di oltre un milione di euro derivanti anche dalla vendita di legna da ardere, incassando direttamente i contanti dai cittadini. La difesa sosteneva che tale condotta costituisse truffa aggravata e non il più grave reato di peculato, sperando nella prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece confermato la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'appropriazione di denaro pubblico, anche se ottenuta tramite prassi irregolari create dallo stesso funzionario, rientra nel reato di peculato poiché egli aveva la disponibilità del denaro proprio a causa del suo ruolo pubblico, senza bisogno di raggirare i cittadini paganti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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